ESODI INCENTIVATI in PosteItaliane. Ricalcolo dell’aliquota da parte Agenzia delle Entrate

Al momento della collocazione in esodo dei lavoratori, Poste Italiane calcola sugli importi erogati una tassazione separata del 23%.
L’Agenzia delle Entrate, entro 4 anni dalla chiusura del rapporto di lavoro, opera un controllo sull’imposta trattenuta alla fonte e versata dal datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto, determinando la corretta aliquota da applicare e richiedendo (o restituendo) l’eventuale differenza a conguaglio.
L’importo erogato a titolo di incentivo all’esodo, al pari del TFR e della Buonuscita, è un’indennità che ha carattere di formazione pluriennale, commisurato cioè all’intera durata del rapporto di lavoro ed assoggettato alle stesse regole di tassazione del TFR.
Deve quindi essere determinata, come per il TFR, la quota ante e post 01/01/2001, in quanto tali periodi hanno differenti metodi di calcolo dell’imposta dovuta.
L’Agenzia nel fare la “spalmatura” dell’importo erogato a titolo d’incentivo, suddividendolo pro quota come sopra descritto, prende in considerazione solo il TFR, che com’è noto viene accantonato soltanto dal 01/03/1998 data di trasformazione di Poste Italiane in S.p.A., tralasciando il periodo dall’assunzione al 28/02/1998, per il quale ai dipendenti di Poste spetta la Buonuscita.
Negli atti dell’Agenzia risulta quindi, per tutti i dipendenti di Poste Italiane, come data di assunzione il 1° marzo 1998 anziché quella reale. Questo determina che l’incentivo “spalmato” nel periodo ante 01/01/2001 (al quale si applica la tassazione più bassa) sia una parte minima (circa il 10/15% del totale), mentre tutto il resto va a sommarsi all’importo del TFR dal 01/01/2001 in poi che è assoggettato alla tassazione in vigore per quel periodo.
Tale anomalia provoca, con chiara evidenza, un ricalcolo errato e talvolta molto oneroso, avverso il quale gli interessati possono fare opposizione richiedendo il riesame mediante la presentazione del modulo di richiesta di autotutela.
Tale diritto può essere esercitato anche sugli importi già pagati a meno che non siano trascorsi più di 48 mesi dalla ricezione della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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